Fisco

ENTRO IL 31 MARZO 2014 VA PRESENTATO IL MODELLO EAS...

Le associazioni devono  informare il Fisco dei cambiamenti. Interessati i soggetti che operano con fini non commerciali e che già usufruiscono delle agevolazioni.
Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, in caso di modifiche intervenute nel 2013, hanno tempo fino al 31 marzo per comunicare, attraverso il modello  Eas informazioni e dati aggiornati rispetto a quelli precedentemente comunicati.
Si tratta, naturalmente, soltanto delle informazioni rilevanti per il fisco, necessarie alla verifica dei requisiti che danno accesso alle agevolazioni tributarie riservate al non profit dall’articolo 30, comma 1, del Dl 185/2008.

In particolare, non occorre informare l’Amministrazione finanziaria delle novità che hanno riguardato:
  • i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20 del modello)
  • i messaggi pubblicitari (punto 21 del modello)
  • l’ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi chiusi (punto 23 del modello)
  • il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (punto 24 del modello)
  • l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30 del modello)
  • l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto 31 del modello)
  • il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (punto 33 del modello).
Inoltre, come precisa la risoluzione 125/2010, non serve una nuova comunicazione in caso siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate agli uffici finanziari attraverso i quadri B (soggetto d’imposta) e C (rappresentante) dei modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita Iva) e AA7/10 (per i soggetti titolari di partita Iva), come richiede la normativa ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, titolari o non titolari di partita Iva.
 
Il regime di favore a cui si fa riferimento (articolo 30, comma 1, del Dl 185/2008) prevede la non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi indicati nell’articolo 148 del Tuir e, in materia di Iva, nell’articolo 4 del Dpr 633/1972, considerando non commerciale l’attività svolta dall’ente, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli iscritti o partecipanti.
A poter usufruire dell’esenzione, in sostanza, i soggetti (di natura privata, con o senza personalità giuridica), che non hanno per oggetto esclusivo o principale della loro attività il “profitto” (articolo 73 del Tuir) e che operano, quindi, senza finalità imprenditoriali.
L’agevolazione è per gli enti appartenenti alle categorie identificate, nel campo “Tipo ente” di “Eas”, con i seguenti codici:
  1. associazioni politiche
  2. associazioni sindacali
  3. associazioni di categoria
  4. associazioni religiose
  5. associazioni assistenziali
  6. associazioni culturali
  7. associazioni sportive dilettantistiche
  8. associazioni di promozione sociale
  9. associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
  10. società sportive dilettantistiche
  11. associazioni pro-loco
  12. organizzazioni
  13. altri enti.
Il Modello EAS deve essere presentato dagli enti associativi senza scopo di lucro (salvo le eccezioni più avanti indicate), costituiti a partire dal 29 novembre 2008, che intendono avvalersi, avendone i requisiti, dei benefici sopra descritti.
La comunicazione va inviata all’Agenzia entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell’associazione e sessanta sono pure i giorni a disposizione per informare l’Amministrazione, compilando la sezione “Perdita dei requisiti” dello stesso stampato, di aver perso le caratteristiche qualificanti richieste dallo speciale regime fiscale.
 
La norma prevede però alcune esclusioni. Tra gli altri, sono dispensati dall’adempimento:
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (Dm 25 maggio 1995)
  • le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d’imposta precedente proventi inferiori a 250mila euro, hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991)
  • le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale
  • le Onlus di cui al decreto legislativo 460/1997.
In caso di variazioni, nel modello devono essere indicate tutte le informazioni richieste, anche quelle non modificate.
 
Dove e come
“Eas” è disponibile gratuitamente in rete, così come il software “Modello Eas”, da utilizzare per la sua trasmissione. Unico canale ammesso per la presentazione è il telematico. La comunicazione può essere inviata direttamente dall’associazione o tramite gli intermediari abilitati. In quest’ultimo caso, l’incaricato rilascia al contribuente un esemplare del modello trasmesso e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la conclusione della procedura di recezione del modello Eas.
 

 

 

TRASMISSIONE DATI SU CONTROLLI FORMALI SOCIETA' DI CAPITALI

Da ieri giovedì 10 gennaio è disponibile il nuovo servizio di trasmissione dei documenti tramite il servizio telematico Civis. Nella fase di prima attivazione riguarderà l'invio dei documenti richiesti con le comunicazioni emesse a seguito di controllo formale ex articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973,
relative alle dichiarazioni modello "Unico 2010 - Società di capitali".

Le funzioni presenti nella pagina Civis dell’Agenzia delle Entrate consentono agli utenti: di avere assistenza su comunicazioni di irregolarità e cartelle di
pagamento che derivano dal controllo delle dichiarazioni fiscali previsto dagli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e 54 bis del D.P.R. n. 633/72;   di trasmettere la documentazione chiesta dall'ufficio per verificare la correttezza e la conformità dei dati riportati in dichiarazione o per integrare la documentazione già trasmessa che deriva dal controllo formale delle dichiarazioni previsto dall'art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73;    di accedere al servizio CUP Convenzioni con la possibilità per l'utente di prenotare fino a un massimo di quattro appuntamenti contigui inerenti lo stesso servizio o servizi differenti - servizio attivo per le associazioni di categoria e gli ordini professionali che hanno firmato a livello regionale particolari accordi con l'Agenzia.

 

 

 

 

 

 

 

La comunicazione IRE per i lavori a cavallo d’anno 2011/2012 entro il 30 marzo 2012

 

Per effetto di quanto disposto dall’art. 29, comma 6, del D.L. n. 185/2008 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06.05.2009, a partire dalle spese sostenute nel 2009, se i lavori non terminano entro l’anno in cui sono iniziati, per poter fruire dell’agevolazione è necessario inviare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione è finalizzata ad informare l’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute “nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati”, in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario relativa alla detrazione del 55%.

Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

Pertanto, se i lavori sono iniziati nel 2011 (o in anni precedenti) e non sono ultimati entro il 31.12.2011, il termine entro il quale effettuare l’invio della comunicazione relativamente alle spese sostenute nel 2011 è il 30 marzo 2012, in quanto il 2012 è un anno bisestile.

A tal fine, deve essere compilato il modello IRE, approvato dal Provvedimento del 06.05.2009, il quale deve essere poi inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Quando non si deve inviare la comunicazione IRE

La comunicazione IRE non deve essere presentata:

  • se i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta (es: lavori iniziati e terminati nel 2011);

  • se nel periodo precedente a quello di ultimazione dei lavori non sono state sostenute spese (es: lavori ultimati nel 2012 senza sostenimento di spese nel 2011).

Sanzioni

Nel caso di tardiva o omessa presentazione del Mod. Ire, non si ha decadenza della detrazione, ma, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23.04.2010, si applica comunque la sanzione da € 258 a € 2.065 prevista in caso di omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributaria.

Lavori ultimati nel 2011: la comunicazione all’ENEA

Si ricorda, infine, che il 30 marzo 2012 rappresenta anche il termine ultimo entro cui si deve inviare all’ENEA, in caso di ultimazione dei lavori nel 2011:

  • una copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica (se previsto per il tipo di intervento);

  • la scheda informativa.

Tale documentazione, infatti, necessaria per fruire della detrazione del 55%, deve essere inviata telematicamente all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

 

Modello Eas per il no profit : entro lunedì 2 aprile
 

Gli enti non commerciali hanno ancora pochi giorni di tempo per presentare la nuova comunicazione, necessaria al mantenimento del diritto alle agevolazioni fiscali

Entro il 2 aprile, infatti, quelle che devono segnalare le novità presenti nel 2011 rispetto alle notizie rilevanti ai fini fiscali riportate nella precedente comunicazione, sono tenute a ricompilare e trasmettere nuovamente il modello Eas. Il termine quest’anno slitta di due giorni, poiché la scadenza fissata per il 31 marzo cade di sabato.
Se si tratta di variazioni di dati poco significative (vedi Istruzioni per la compilazione), la trasmissione del modello non va effettuata.
 
La prossima scadenza vale anche per i nuovi enti non commerciali, nello specifico, quelli nati da due mesi, o meglio, da 60 giorni (la comunicazione, infatti, va inoltrata per via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’organismo).
Si ricorda, infine, che il modello va ripresentato anche se si perdono i requisiti qualificanti, compilando l’apposita sezione; in questo caso, l’adempimento va effettuato entro 60 giorni dalla data in cui si verifica la circostanza.
 
Il modello Eas
È indispensabile per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da presentare da parte degli enti no profit, ai sensi dell’articolo 30 del Dl 185/2008. La sua trasmissione serve a tutelare le forme associazionistiche incentivate e, al contempo, a contrastare l’uso improprio dello sconto d’imposta. La mancata presentazione del modello Eas comporta la perdita dei benefici fiscali.
 
Il modello, disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia, consente agli organismi di tipo associativo non commerciali di usufruire di un regime fiscale agevolato, vale a dire la non imponibilità dei corrispettivi, dei contributi e delle quote di cui all’articolo 148 del Tuir (ai fini delle imposte sui redditi) e dell’articolo 4 del Dpr 633/1972 (ai fini Iva).
 
Presupposto per l’applicazione di tali disposizioni è la qualificazione dell’associazione come ente non commerciale, motivo per cui nell’Eas vanno riportati i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, permettendo così la verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esistenza dei requisiti necessari, così come riportato nella circolare 12/2009.
 
Chi deve presentarlo
I soggetti obbligati sono gli:

  • enti privati non commerciali di tipo associativo (articolo 148, comma 1, Tuir)
  • enti privati associativi privilegiati (articolo 148, commi 3, 5, 6 e7, del Tuir).

 

Sono, invece, esonerate le:

  • associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni che non svolgono attività commerciali
  • associazioni pro loco che optano per il regime contabile di cui alla legge 398/1991
  • organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri (o albi) regionali (o provinciali) di cui alla legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle “marginali” individuate con decreto del ministro delle Finanze del 25 maggio 1995
  •  
  • La circolare 45/2009 ha indicato quali sono gli enti associativi che hanno l’obbligo di compilazione parziale. Si tratta di enti già iscritti in albi o registri di competenza della Pubblica amministrazione, ai quali è richiesta la compilazione del primo riquadro e alcune specifiche parti del secondo, come, tra le altre, le associazioni religiose riconosciute dal ministero dell’Interno o quelle politiche, sindacali e di categoria.

     

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Ancora una chance per chi non ha comunicato la cessata attività


Riaperta, con lo stesso termine fissato al prossimo 31 marzo, anche la possibilità di sanare l’omessa comunicazione della cessazione dell’attività, adempimento che deve essere effettuato entro 30 giorni dall’evento. Per definire la violazione, è sufficiente il pagamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo “8110”), di ¼ della sanzione minima di516 euro, quindi 129 euro, e non occorre comunicare la cessata attività tramite lo specifico modello AA9/10 (imprese individuali e lavoratori autonomi) o AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche). La risoluzione n. 93/2011 ha precisato che il pagamento sana anche eventuali irregolarità legate alla mancata presentazione delle dichiarazioni Iva e dei redditi limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività indicato nel modello F24.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOSTA DI REGISTRO: AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E OBBLIGO DI RESIDENZA

10.02.2012 18:27

Colui che beneficia delle agevolazioni per la prima casa senza acquisire la residenza nel comune dov’è ubicato l’immobile acquistato  commette elusione fiscale

 

Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Corte di cassazione con l’ordinanza 1530 del 2 febbraio, affermando, in tema di imposta di registro, che è elusione fiscale beneficiare delle agevolazioni prima casa senza possedere la residenza anagrafica o il lavoro nel comune dove è ubicato l’immobile, in quanto solo il dato anagrafico o il lavoro danno diritto al risparmio d’imposta.

In tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l’acquisto della “prima casa”, la legge prevede, tra le altre condizioni, che l’immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa del compratore.

L'articolo 1, nota 2-bis, del Dpr 131/1986, porta, infatti, a escludere la possibilità di dare rilevanza giuridica alla realtà fattuale, ove in contrasto con il dato anagrafico.Sono previsti solo due casi in cui  può farsi a meno del dato anagrafico della residenza, ritenendosi meritevole di considerazione la situazione fattuale e, in particolare, quello in cui l’immobile da acquistare sia ubicato nel comune ove il contribuente “svolge la propria attività” e quell’altro, trattandosi di soggetto “trasferito all’estero per ragioni di lavoro”, in cui “ha sede l’impresa da cui dipende”.

Con l'ordinanza 1530/2012, la Cassazione afferma tale  principio dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di fatto enunciata nell’atto di acquisto.