Fisco
ENTRO IL 31 MARZO 2014 VA PRESENTATO IL MODELLO EAS...
Si tratta, naturalmente, soltanto delle informazioni rilevanti per il fisco, necessarie alla verifica dei requisiti che danno accesso alle agevolazioni tributarie riservate al non profit dall’articolo 30, comma 1, del Dl 185/2008.
In particolare, non occorre informare l’Amministrazione finanziaria delle novità che hanno riguardato:
- i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20 del modello)
- i messaggi pubblicitari (punto 21 del modello)
- l’ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi chiusi (punto 23 del modello)
- il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (punto 24 del modello)
- l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30 del modello)
- l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto 31 del modello)
- il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (punto 33 del modello).
Il regime di favore a cui si fa riferimento (articolo 30, comma 1, del Dl 185/2008) prevede la non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi indicati nell’articolo 148 del Tuir e, in materia di Iva, nell’articolo 4 del Dpr 633/1972, considerando non commerciale l’attività svolta dall’ente, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli iscritti o partecipanti.
A poter usufruire dell’esenzione, in sostanza, i soggetti (di natura privata, con o senza personalità giuridica), che non hanno per oggetto esclusivo o principale della loro attività il “profitto” (articolo 73 del Tuir) e che operano, quindi, senza finalità imprenditoriali.
L’agevolazione è per gli enti appartenenti alle categorie identificate, nel campo “Tipo ente” di “Eas”, con i seguenti codici:
- associazioni politiche
- associazioni sindacali
- associazioni di categoria
- associazioni religiose
- associazioni assistenziali
- associazioni culturali
- associazioni sportive dilettantistiche
- associazioni di promozione sociale
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona.
- società sportive dilettantistiche
- associazioni pro-loco
- organizzazioni
- altri enti.
La comunicazione va inviata all’Agenzia entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell’associazione e sessanta sono pure i giorni a disposizione per informare l’Amministrazione, compilando la sezione “Perdita dei requisiti” dello stesso stampato, di aver perso le caratteristiche qualificanti richieste dallo speciale regime fiscale.
La norma prevede però alcune esclusioni. Tra gli altri, sono dispensati dall’adempimento:
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (Dm 25 maggio 1995)
- le pro-loco che, avendo realizzato nel periodo d’imposta precedente proventi inferiori a 250mila euro, hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991)
- le associazioni sportive dilettantistiche registrate al Coni che non svolgono attività commerciale
- le Onlus di cui al decreto legislativo 460/1997.
Dove e come
“Eas” è disponibile gratuitamente in rete, così come il software “Modello Eas”, da utilizzare per la sua trasmissione. Unico canale ammesso per la presentazione è il telematico. La comunicazione può essere inviata direttamente dall’associazione o tramite gli intermediari abilitati. In quest’ultimo caso, l’incaricato rilascia al contribuente un esemplare del modello trasmesso e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la conclusione della procedura di recezione del modello Eas.
TRASMISSIONE DATI SU CONTROLLI FORMALI SOCIETA' DI CAPITALI
Da ieri giovedì 10 gennaio è disponibile il nuovo servizio di trasmissione dei documenti tramite il servizio telematico Civis. Nella fase di prima attivazione riguarderà l'invio dei documenti richiesti con le comunicazioni emesse a seguito di controllo formale ex articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973,
relative alle dichiarazioni modello "Unico 2010 - Società di capitali".
Le funzioni presenti nella pagina Civis dell’Agenzia delle Entrate consentono agli utenti: di avere assistenza su comunicazioni di irregolarità e cartelle di
pagamento che derivano dal controllo delle dichiarazioni fiscali previsto dagli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 e 54 bis del D.P.R. n. 633/72; di trasmettere la documentazione chiesta dall'ufficio per verificare la correttezza e la conformità dei dati riportati in dichiarazione o per integrare la documentazione già trasmessa che deriva dal controllo formale delle dichiarazioni previsto dall'art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73; di accedere al servizio CUP Convenzioni con la possibilità per l'utente di prenotare fino a un massimo di quattro appuntamenti contigui inerenti lo stesso servizio o servizi differenti - servizio attivo per le associazioni di categoria e gli ordini professionali che hanno firmato a livello regionale particolari accordi con l'Agenzia.
La comunicazione IRE per i lavori a cavallo d’anno 2011/2012 entro il 30 marzo 2012
Per effetto di quanto disposto dall’art. 29, comma 6, del D.L. n. 185/2008 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06.05.2009, a partire dalle spese sostenute nel 2009, se i lavori non terminano entro l’anno in cui sono iniziati, per poter fruire dell’agevolazione è necessario inviare una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione è finalizzata ad informare l’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute “nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati”, in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario relativa alla detrazione del 55%.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Pertanto, se i lavori sono iniziati nel 2011 (o in anni precedenti) e non sono ultimati entro il 31.12.2011, il termine entro il quale effettuare l’invio della comunicazione relativamente alle spese sostenute nel 2011 è il 30 marzo 2012, in quanto il 2012 è un anno bisestile.
A tal fine, deve essere compilato il modello IRE, approvato dal Provvedimento del 06.05.2009, il quale deve essere poi inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Quando non si deve inviare la comunicazione IRE
La comunicazione IRE non deve essere presentata:
-
se i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta (es: lavori iniziati e terminati nel 2011);
-
se nel periodo precedente a quello di ultimazione dei lavori non sono state sostenute spese (es: lavori ultimati nel 2012 senza sostenimento di spese nel 2011).
Sanzioni
Nel caso di tardiva o omessa presentazione del Mod. Ire, non si ha decadenza della detrazione, ma, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23.04.2010, si applica comunque la sanzione da € 258 a € 2.065 prevista in caso di omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributaria.
Lavori ultimati nel 2011: la comunicazione all’ENEA
Si ricorda, infine, che il 30 marzo 2012 rappresenta anche il termine ultimo entro cui si deve inviare all’ENEA, in caso di ultimazione dei lavori nel 2011:
-
una copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica (se previsto per il tipo di intervento);
-
la scheda informativa.
Tale documentazione, infatti, necessaria per fruire della detrazione del 55%, deve essere inviata telematicamente all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Modello Eas per il no profit : entro lunedì 2 aprile
Gli enti non commerciali hanno ancora pochi giorni di tempo per presentare la nuova comunicazione, necessaria al mantenimento del diritto alle agevolazioni fiscali
Entro il 2 aprile, infatti, quelle che devono segnalare le novità presenti nel 2011 rispetto alle notizie rilevanti ai fini fiscali riportate nella precedente comunicazione, sono tenute a ricompilare e trasmettere nuovamente il modello Eas. Il termine quest’anno slitta di due giorni, poiché la scadenza fissata per il 31 marzo cade di sabato.
Se si tratta di variazioni di dati poco significative (vedi Istruzioni per la compilazione), la trasmissione del modello non va effettuata.
La prossima scadenza vale anche per i nuovi enti non commerciali, nello specifico, quelli nati da due mesi, o meglio, da 60 giorni (la comunicazione, infatti, va inoltrata per via telematica, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’organismo).
Si ricorda, infine, che il modello va ripresentato anche se si perdono i requisiti qualificanti, compilando l’apposita sezione; in questo caso, l’adempimento va effettuato entro 60 giorni dalla data in cui si verifica la circostanza.
Il modello Eas
È indispensabile per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da presentare da parte degli enti no profit, ai sensi dell’articolo 30 del Dl 185/2008. La sua trasmissione serve a tutelare le forme associazionistiche incentivate e, al contempo, a contrastare l’uso improprio dello sconto d’imposta. La mancata presentazione del modello Eas comporta la perdita dei benefici fiscali.
Il modello, disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia, consente agli organismi di tipo associativo non commerciali di usufruire di un regime fiscale agevolato, vale a dire la non imponibilità dei corrispettivi, dei contributi e delle quote di cui all’articolo 148 del Tuir (ai fini delle imposte sui redditi) e dell’articolo 4 del Dpr 633/1972 (ai fini Iva).
Presupposto per l’applicazione di tali disposizioni è la qualificazione dell’associazione come ente non commerciale, motivo per cui nell’Eas vanno riportati i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, permettendo così la verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esistenza dei requisiti necessari, così come riportato nella circolare 12/2009.
Chi deve presentarlo
I soggetti obbligati sono gli:
- enti privati non commerciali di tipo associativo (articolo 148, comma 1, Tuir)
- enti privati associativi privilegiati (articolo 148, commi 3, 5, 6 e7, del Tuir).
Sono, invece, esonerate le:
- associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Coni che non svolgono attività commerciali
- associazioni pro loco che optano per il regime contabile di cui alla legge 398/1991
- organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri (o albi) regionali (o provinciali) di cui alla legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle “marginali” individuate con decreto del ministro delle Finanze del 25 maggio 1995
-
La circolare 45/2009 ha indicato quali sono gli enti associativi che hanno l’obbligo di compilazione parziale. Si tratta di enti già iscritti in albi o registri di competenza della Pubblica amministrazione, ai quali è richiesta la compilazione del primo riquadro e alcune specifiche parti del secondo, come, tra le altre, le associazioni religiose riconosciute dal ministero dell’Interno o quelle politiche, sindacali e di categoria.